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FAQ FORMAZIONE
(aggiornamento 05-10-2017)
Quali sono le modalità per comunicare i corsi seguiti ai fini della Formazione Continua per l’anno solare di riferimento?
RISPOSTA:
È previsto che il Professionista Chimico possa far valere, per il proprio numero di CFP “di partenza” anche corsi o attività condotte da ottobre 2011 (data di entrata in vigore della legge) a oggi. Per fare questo dovrà inviare l’elenco dettagliato nella prima relazione descrittiva, prevista entro il 31/01/2016.
È opportuno attendere almeno giugno 2015 prima di inviare la relazione relativa all’attività condotta tra ottobre 2011 e agosto 2014.
Per l’invio della relazione relativa a agosto 2014 – dicembre 2015 è opportuno attendere gennaio 2016, anche perché l’accreditamento degli Enti Formatori presso il CNC o gli Ordini territoriali è appena agli inizi e quindi una valutazione prematura di corsi seguiti potrebbe condurre ad un numero inferiore di CFP attribuiti (per gli Enti non accreditati può essere valutato un massimo di 12 CFP). L’Ordine si sta attivando per regolamentare le modalità con cui ricevere dagli iscritti le informazioni riguardanti il loro percorso formativo. Appena possibile verrà data opportuna Comunicazione agli Iscritti e sarà visibile sul sito web.
DOMANDA:
Per quali figure professionali risulta obbligatoria la formazione continua?
RISPOSTA:
La formazione è obbligatoria per i chimici che siano professionisti in possesso del titolo abilitativo e che esercitino la professione ovvero l’iscritto all’Ordine Territoriale di appartenenza. Pertanto tutti, non solo i liberi professionisti e chi opera nel campo sanitario (per altro già soggetti da più di 10 anni alla formazione continua in sanità mediante l’acquisizione di crediti ECM)
DOMANDA:
Quanti CFP vengono assegnati all’evento che ho seguito
RISPOSTA:
Se l’evento rilascia crediti ECM: 1ECM =1CFP
Se l’evento è erogato da un ente accreditato presso il CNC: il numero dei crediti è desumibile dalla tabella n.1 del regolamento sulla formazione continua emanato dal CNC, riportata di seguito.
Attività formative ordinarie | CFP attribuiti | Limiti massimi annuali |
---|---|---|
Superamento esami in corsi universitari con riconoscimento di relativi CFU | 3 CFP per ogni CFU | 10 |
Partecipazione a corsi di formazione e specializzazione in qualità di discente | 1 ora= 1CFP | 75 |
Come sopra, con verifica finale dell’apprendimento | 1 CFP in più per l’esito positivo della verifica | 75 |
Partecipazione a seminari di studio | 2 ore = 1 CFP | 10 |
Partecipazione a master universitari con conseguimento del titolo accademico | 3 CFP per ogni CFU | 75 |
Partecipazione a corsi accreditati ECM | 1 ECM = 1 CFP | 75 |
Se l’evento è erogato da Ente non accreditato presso il CNC sarà la Commissione Formativa dell’Ordine Territoriale a stabilire il numero di CFP associabili all’evento, fino ad un massimo di 12 CFP, successivamente all’invio del programma dell’evento, dell’attestato di partecipazione e delle caratteristiche dell’Ente erogante. Tale invio potrà essere allegato alla relazione annuale che ciascun professionista ha facoltà di inviare entro il 31 gennaio dell’anno successivo (da regolamento la prima scadenza per l’invio è il 31 gennaio 2015).
DOMANDA:
Posso acquisire CFP anche non seguendo corsi?
RISPOSTA:
È possibile, per un numero di CFP massimo pari al 60% del totale, acquisire crediti conducendo attività professionali specifiche, come quelle indicate nella tabella 2 del regolamento CNC emanato e di seguito riportate.
Attività formative ordinarie | CFP attribuiti | Limiti massimi annuali |
---|---|---|
Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari | 1 ora o frazione = 1 CFP | 10 |
Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici | 5 CFP ogni 50 pagine | 20 |
Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnicoprofessionale | 1 CFP ogni 1.800 battute | 15 |
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati da soggetti non dipendenti | 3 CFP ogni CFU | 15 |
Attività di tutoraggio di studenti universitari durante il periodo pre-laurea, di partecipanti a master universitari di primo e secondo livello, di tirocinanti per attività professionali | 4 CFP per ogni mese di attività di tutoraggio | 60 |
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato | 4 CFP/sessione | 8 |
Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine | 1 ora o frazione = 1CFP | 8 |
Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall'Ordine | 1 riunione = 2 CFP | 8 |
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali e internazionali | 1 riunione = 2 CFP | 8 |
Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali | 1 riunione = 2 CFP | 8 |
DOMANDA:
Posso acquisire crediti con corsi FAD?
RISPOSTA:
Si, fino ad un massimo del 30% dei crediti richiesti. Si può altresì fare esplicita richiesta, motivata, al Consiglio direttivo dell’Ordine territoriale di appartenenza per poter aumentare tale percentuale ed il Consiglio verrà chiamato ad esprimersi in merito.
DOMANDA:
Un corso/evento seguito all’estero può essere valutato ai fini del riconoscimento dei CFP?
RISPOSTA:
Si, il professionista documenterà tale partecipazione in sede di presentazione della relazione annuale (prima scadenza 31 gennaio 2016) e la Commissione per la valutazione dei crediti valuterà in quale misura attribuire i CFP, rispettando sempre i criteri indicati nel Regolamento del CNC.
DOMANDA:
Corsi che ho seguito prima del 01 settembre 2013 possono essere conteggiati ai fini del riconoscimento dei CFP?
RISPOSTA:
Si, più precisamente possono essere considerati i corsi/eventi seguiti, o pubblicazioni/docenze prodotte, a partire da ottobre 2011 (entrata in vigore della legge 148/2011). Il Professionista Chimico potrà documentare tali attività sempre all’interno della relazione annuale (entro il 31/01/2016).
DOMANDA:
Quale è il numero di Crediti (CFP) minimi accumulabili in un anno?
Non è identificata una quota fissa da raggiungere annualmente, l’elemento da considerare è che per svolgere l’attività professionale è necessario possedere almeno 25 CFP. L’unico vincolo annuale espresso dal Regolamento è che ogni anno l’iscritto deve seguire un evento relativo a materie ordinistiche, previdenziali o deontologiche per un totale di 3 CFP.
DOMANDA:
Quanto crediti (CFP) sono decurtati ogni anno?
RISPOSTA:
Nel periodo transitorio di applicazione del regolamento (2013/2016) ogni iscritto parte con 150 crediti e le decurtazioni annuali prevedono
Periodo temporale | Detrazione crediti |
---|---|
01/08/2014- 31/12/2015 | 25 CFP |
01/01/2016 - 31/12/2016 | 30 CFP |
01/01/2017- 31/12/2017 | 40 CFP |
Quando si sarà invece a regime, a partire dall’anno 2018, la decurtazione annua sarà di 50 CFP.
DOMANDA:
Quando inizia l’obbligo formativo?
RISPOSTA:
L’obbligo formativo è iniziato a partire dal 1 settembre 2013.
Nel periodo transitorio (2014/2017) si considererà il primo “anno” dal 01/08/2014 (150 CFP) fino al 31/12/2015, successivamente il conteggio dei crediti verrà rapportato all’anno solare (gennaio/ dicembre) di ogni anno.
DOMANDA:
Quale è il numero massimo di crediti (CFP) che possono esse acquisiti?
RISPOSTA:
Possono essere riconosciuti un massimo di 75 CFP anno.
DOMANDA:
Può essere valido per il riconoscimento di CFP un corso effettuato da una società o un ente non accreditato?
Preso atto attraverso l’evidenza documentale eventualmente presentata, si ritiene che per l’art.10 comma 1 l’Ordine possa attribuire un numero di CFP utilizzando come criterio di attribuzione le tabelle di cui all’artt.4 e 5 del Regolamento sulla Formazione Continua.
In questo potrebbero essere attribuiti n. 1 CFP/ora
DOMANDA:
In quali casi posso essere esonerato dalla formazione continua?
RISPOSTA:
Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire nel triennio di riferimento tenendo conto della documentazione prodotta dall’interessato.
Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici.
Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall’obbligo formativo al Consiglio territoriale competente. In caso di accoglimento dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
DOMANDA:
Cosa succede se non adempio agli obblighi della formazione continua?
RISPOSTA:
Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
In particolare per l’Art. 7 comma 4 e 5 costituiscono illecito disciplinare:
- il mancato adempimento dell’obbligo formativo
- la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito
- La sanzione è commisurata alla gravità della violazione
- Per i dipendenti iscritti all’Albo, ne viene data comunicazione al datore di lavoro per eventuali autonome sanzioni, fermo restando l’obbligo di vigilanza dell’Ordine sulle attività svolte dall’ente pubblico o privato per l’ambito di competenza.
DOMANDA:
Quando cessa l’obbligo di formazione continua?
RISPOSTA:
Alla cessazione dell’attività lavorativa
DOMANDA:
Sono iscritto all’Ordine Territoriale ma, attualmente, non svolgo, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, l’attività professionale. Nel “Regolamento sulla formazione continua per i Chimici”, art. 6 comma 3 è previsto l’esonero dell’obbligo formativo per gli iscritti che non esercitano l’attività professionale. Esiste una specifica procedura per richiedere l’esonero?
Nel caso in cui in futuro dovessi esercitare la professione, dovrei darne comunicazione all’Ordine, ai fini della formazione continua?
RISPOSTA:
È implicito che nel momento in cui vengano a decadere tali condizioni il professionista ne dia comunicazione all’Ordine.
Non esiste al momento né una procedura né una modulistica a supporto di tale casistica e pertanto al momento si ritiene sufficiente una autocertificazione in carta libera richiamando gli estremi del regolamento per i quali sussistono le condizioni di esonero.
DOMANDA:
Nel caso di una maternità, avendo scadenza del parto tra due mesi, come devo procedere?
RISPOSTA:
Il caso della maternità rientra tra gli esoneri. L’esonero va chiesto al Consiglio dell’ordine 30 giorni prima della nascita prevista. Nell’art. 6 comma 2 viene definito come periodo di impedimento formativo l’intervallo di tempo che va da 3 mesi prima della data del parto al compimento di 1 anno del bambino.
Sicuramente i crediti minimi da conseguire per l’anno in corso, considerando il 3 febbraio la data del parto saranno relativi al solo periodo che va 01.08.2014 – 31.09.2014 (2 mesi) quindi 25 CFP/16 x 2 = 3,125 = 3 CFP
Successivamente per il periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (12 mesi/30 CFP minimi). L’obbligo di formazione ripartirà dal 4 febbraio 2015 (11 mesi).
La ripartizione dei crediti nei primi 6 anni di vita del bambino però viene effettuata dal Consiglio dell’Ordine acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici.
DOMANDA:
Sono iscritto all’elenco dei certificatori energetici, avrei diritto a crediti aggiuntivi oltre i 150 CFP?
RISPOSTA:
direi di no, il regolamento prevede la “consegna” al 01/08/2014 di n. 150 CFP all’iscritto che nel corso della sua vita professionale dovrà impegnarsi a mantenere mediante la formazione continua. Tutte le
qualifiche che l’iscritto deve mantenere nell’ambito della propria attività professionale rientrano nei CFP.
Stesso discorso vale per i professionisti antincendio, iscritti negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006
DOMANDA:
Attualmente mi trovo all’estero e sto frequentando dei corsi di formazione, come mi devo comportare con la formazione continua?
RISPOSTA:
Preso atto attraverso l’evidenza documentale che sono stati frequentati corsi di formazione fuori dal territorio italiano, si ritiene che per l’art. 5 comma 5 l’Ordine Territoriale di appartenenza possa attribuire un numero di CFP utilizzando come criterio di attribuzione le tabelle di cui all’artt. 4 e 5.
DOMANDA:
Cosa si intende per soggetto accreditato alla formazione?
RISPOSTA:
L’accreditamento delle strutture formative rappresenta il riconoscimento preventivo di idoneità dei soggetti che si candidano a gestire interventi nel settore della formazione e dell’orientamento finanziati con risorse pubbliche.
Tutte le sedi operative di soggetti pubblici o privati che erogano attività di formazione professionale e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche sono soggette all’obbligo di accreditamento.
Non sono invece soggetti all’accreditamento:
- i datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale;
- le aziende ospitanti stage.
FAQ ALBO E PROFESSIONE
Chi deve iscriversi all’Albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia?
L’iscrizione è obbligatoria per tutti i dottori Chimici che svolgano la libera professione in qualsiasi sua forma (collaborazione saltuaria, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). L’iscrizione è necessaria per presentare le domande partecipazione ai concorsi pubblici e per svolgere determinati incarichi di responsabilità all’interno delle aziende private.
Quanto dura l’iscrizione all’Albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia?
L’iscrizione vale per l’anno solare in corso e viene rinnovata ogni anno mediante il versamento della quota annuale. Gli iscritti riceveranno un bollettino di pagamento alla fine di febbraio di ogni anno.
Superato l’esame di Stato l’iscrizione all’Albo è obbligatoria o ci si può iscrivere in un secondo tempo?
Il superamento dell’Esame di Stato non comporta obbligatoriamente l’iscrizione all’Albo dei Chimici che può essere fatta in tempi successivi, fatte salve le attuali disposizioni di legge in tema di formazione professionale obbligatoria. La necessità di iscrizione è funzione soprattutto del tipo di attività che si intende intraprendere: oltre all’esercizio della libera professione, anche molte attività sia nel pubblico sia nel privato richiedono l’obbligo di iscrizione.
E’ possibile la cancellazione spontanea dall’Ordine? Se si, è possibile chiedere nuovamente l’iscrizione in un secondo momento?
La cancellazione dall’Albo è sempre possibile e risulta altrettanto fattibile la re-iscrizione in caso di insorte necessità professionali. La re-iscrizione richiede la presentazione della documentazione ex-novo e non consente la conservazione del numero di iscrizione originale. Qualora si rendesse necessaria la conservazione del numero di iscrizione originale il richiedente dovrà rinunciare alla precedente cancellazione e coprire le quote di iscrizione, da versare all’Ordine territoriale di appartenenza e al Consiglio Nazionale dei Chimici, relative agli anni intercorsi tra la cancellazione e la nuova iscrizione. Alla luce della nuova normativa in vigore si deve tenere conto che la mancanza del rispetto della formazione obbligatoria, nel periodo di non iscrizione, comporterà un deficit di crediti formativi che dovrà essere colmato all’atto della nuova iscrizione.
In quali casi è obbligatorio trasferirsi dall’Ordine Interprov. dei Chimici della Lombardia a un altro Ordine?
E’ obbligatorio trasferire la propria iscrizione ad un altro Ordine nel caso in cui sia la residenza che il luogo di lavoro NON siano nelle province di competenza dell’Ordine Interprov. dei Chimici della Lombardia Si ricorda che le province rappresentate dall’Ordine sono: Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Sondrio Varese.
Un laureato in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, vecchio ordinamento, può iscriversi all’Albo dei Chimici? In caso positivo alla Sez. A oppure alla B?
I possessori di laurea quinquennale in C.T.F. (vecchio ordinamento) possono iscriversi alla Sez. A dell’Albo dei Chimici, ma solo dopo aver superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico.
In quali casi bisogna versare i contributi previdenziali all’Epap?
I dottori Chimici che svolgano la libera professione in qualsiasi sua forma (collaborazione saltuaria, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) devono versare i contributi all’Epap. Per informazioni: www.epap.it. Numero verde: 800 164994.
I Chimici abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’Albo territoriale di competenza, che lavorano come dipendenti di azienda privata, hanno l’obbligo di contrarre l’assicurazione R.C. di cui al D.P.R. 137 del 07/08/12?
Il decreto legislativo di riferimento è il DPR 7 agosto 2012 n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012. Con riferimento all’assicurazione obbligatoria (art. 5 del DPR 137), il DPR 137 prescrive l’obbligatorietà per il professionista alla sottoscrizione di una polizza assicurativa “anche attraverso convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti” . Sul sito del Consiglio Nazionale dei Chimici: www.chimici.it, nell’area “Servizi per gli iscritti”, alla voce “Assicurazioni” viene riportato un elenco di compagnie assicurative e gli aspetti essenziali da salvaguardare nelle polizze Per quanto riguarda la copertura assicurativa da parte dell’azienda, allo scopo di integrarla adeguatamente, il richiedente dovrà definire questi aspetti direttamente con il datore di lavoro.
Si vedano anche le FAQ pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale dei Chimici